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Condizioni d'uso
Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici

1. PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Premesso che:
a) il decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 90/314/CE dispone a protezione del
consumatore che l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere
in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività (art. 3/1 lett. a d.lgs. 111/95).
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 6 del d.
lgs. 111/95), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 18 delle
presenti Condizioni generali di contratto.
La nozione di ‘pacchetto turistico' (art.2/1 d.lgs. 111/95) è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e
di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del
“pacchetto turistico”.

2. FONTI LEGISLATIVE

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle
presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al
consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì
disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili - della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal
sopraccitato Decreto Legislativo 111/95.

3. PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del
caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle
prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del
contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico,
al cliente o presso l'agenzia di viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri
mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a
proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

4. PAGAMENTI

All'atto della prenotazione dovrà essere corrisposta, oltre alla quota di iscrizione nella misura prevista,
un acconto pari al 25% della quota complessiva di partecipazione; il saldo della quota dovrà invece essere versato entro 30
giorni dalla data di partenza. Per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la partenza, l'intero ammontare
della quota dovrà essere corrisposto al momento della prenotazione o della conferma di prenotazione da parte
dell'organizzatore. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore, la risoluzione di diritto.

5. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in
catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori
catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei
porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del
programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti
di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente
indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

6. RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art.5 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali
ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette
giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non
oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa
comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma verranno
addebitate, oltre alle quote di iscrizione per intero, le seguenti penalità calcolate sull'importo totale della quota di
partecipazione:
-          25% della quota nel caso di recesso esercitato fino a 21 giorni di calendario prima della partenza;
-          50% della quota nel caso di recesso esercitato tra il 20° e il 9° giorno di calendario prima della partenza;
-          80% della quota nel caso di recesso esercitato tra l'8° e il 3° giorno di calendario prima della partenza;
Nessun rimborso spetta al viaggiatore che receda dopo i termini di cui sopra, che non si presenti alla partenza o
a destinazione o che decida di interrompere il viaggio o soggiorno già intrapreso.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi per iscritto la propria impossibilità di fornire uno
o più dei servizi oggetto del pacchetto turistico, proponendo una soluzione alternativa il consumatore potrà esercitare
alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico
sostituivo proposto (ai sensi del 2° e 3° comma del precedente articolo 7).
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi
di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.

8. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente
e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale
differenza.

9. SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 10 d.lgs.111/95) ed in particolare i requisiti
relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura
che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli
importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del
nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non
sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.
Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della
partenza.

10. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di
altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei
certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regole di
normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le
informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative
relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse
subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso
utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile
l'attuazione.

11. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti
autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della
UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria
descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da
parte del consumatore.

12. REGIME DI RESPONSABILITÀ'

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore
(ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere
o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti
dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni
sopra citate.

13. LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può
in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle
prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del
1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul
trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di
responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di “2.000 Franchi oro
Germinal per danno alle cose” previsto dall'art. 13 n° 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro
danno e per quelli stabiliti dall'art. 1783 Cod. Civ..

14. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per
disposizione di legge o di contratto.
L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14), quando la mancata od
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

15. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal
consumatore senza ritardo, anche durante il soggiorno o il viaggio, affinché l'organizzatore, il suo rappresentante
locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento,
all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di
partenza.

16. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non
espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso
gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento
del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di
rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

17. FONDO DI GARANZIA

E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle
Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 D. lgs. 111/95), in
caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/07/99, n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/1999 (ai sensi dell'art. 21 n.5 D. lgs. n.111/95).

18. FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia dipendente dalle presenti condizioni generali di contratto sarà esclusivamente
competente il Foro di Foggia.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni
della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle
relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo
servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni
generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 3 1° comma; art. 4; art. 6; art.7; art.8; art. 9
1° comma; art. 10; art. 14; art. 16. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione
dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto
di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del
contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
SCHEDA TECNICA
Organizzazione tecnica:
GISALTUR S.r.l., Sede Legale Via Fratelli Cairoli n.24; Sede Operativa Via Ligabue n.24 
71013 San Giovanni Rotondo (FG), 
Autorizzazione regionale: 
Determinaz. del Dir. Sett. Turismo - Regione Puglia - n. 8 del 15.02.2002
Polizza R.C. n. 13067 Europ Assistance
Informativa ai sensi della Legge. 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della L. 269/98.
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.
“Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere”
Privacy

Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da
parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a
richiesta del consumatore.
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